Questo obbligo è stato eliminato con le modifiche introdotte, dal D. Lgs 97/2016, al comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs 33/2013.
Non essendo presente nelle funzioni affidate all’Azienda la gestione dell’accesso ai servizi non è possibile realizzare una valutazione circa i tempi medi di erogazione dei servizi. La presa in carico del cittadino/utente da parte dei servizi aziendali avviene su invio della committenza e i tempi per un effettivo ingresso nelle nostre strutture (residenziali, semiresidenziali e laboratorio) o l’avvio degli interventi/attività (servizi domiciliari e inserimento lavorativo) dal momento dell’invio/autorizzazione della committenza, per quanto di nostra competenza, si limita al tempo tecnico di ingresso/ammissione.