Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 29 comma 2
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, D.lgs. 33/2013 – Art. 19 e 22 del D.lgs. n. 91/2011 – Art. 18 bis del D.lgs. n. 118/2011

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” non si applica direttamente alle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) dell’Emilia-Romagna nella formula standard prevista per gli enti locali territoriali dal D.Lgs. 118/2011 o per i Ministeri e amministrazioni centrali dal D.Lgs. 91/2011.
Tuttavia, l’obbligo di misurare e pubblicare gli indicatori di bilancio per le ASP emiliano-romagnole esiste e viene assolto tramite canali normativi regionali specifici, che sostituiscono lo schema contabile classico dello Stato.

Si rimanda alla pagina dedicata, sezione BILANCIO SOCIALE