Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
(art. 35, comma 3, D. Lgs 33/2013)
Nell’organizzazione Aziendale non è previsto un unico ufficio titolare della gestione delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dato o l’accesso diretto agli stessi, ma l’ufficio competenteè differente a seconda dell’ambito cui afferisce il procedimento oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, si rimanda quindi alle pagine “Articolazione degli uffici” e “Telefono e Posta Elettronica” per avere i giusti riferimento aziendali.
Nell’ambito delle più complessive attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sostitutive l’azienda in qualità di amministrazione procedente acquisirà d’ufficio i dati qualora lo ritenga essenziale per il completamento del procedimento.