Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

( Art. 12, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013

RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’

 

ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE

 

STATUTO E LEGGI REGIONALI

Statuto

Normativa ASP Regione Emilia Romagna

 

 

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

(Pubblicato ai sensi dell’Art. 55, c. 2, D.lgs. n. 165/2001 e Art. 12, c. 1, D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016)